È oramai imminente per gli enti locali l’esordio di un nuovo adempimento, introdotto dal processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, che, secondo i dettami del D.lgs. n. 118/2011 e dei nuovi Principi contabili ad esso allegati, si promette di riformare radicalmente il sistema di programmazione degli enti locali. Il nuovo Principio contabile applicato della programmazione degli enti locali, introdotto ai sensi dell’allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011, annovera infatti fra gli strumenti di programmazione il Documento Unico di Programmazione (cosiddetto DUP).

Nello specifico il DUP costituisce lo strumento che dovrebbe permettere nell’amministrazione locale l’attuazione dell’attività di guida strategica ed operativa, consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Di fatto il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Alla luce di tali considerazioni, logica vorrebbe che il DUP costituisse il primo documento da predisporre ai fini di un coerente sviluppo del processo di programmazione degli enti. A regime infatti il Principio contabile stabilisce che il documento deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell’anno precedente al suo periodo di riferimento, con la nota di aggiornamento del DUP da adottare entro il successivo 15 novembre.

Questa tempistica è stata tuttavia travolta dalle consuete incertezze che hanno interessato anche nel corso del 2015 la finanza locale, e che per lungo tempo non hanno di fatto permesso una precisa definizione prospettica delle politiche alla base di un documento di programmazione tanto importante. Questa situazione di oggettiva incertezza è stata ripetutamente segnalata dalla stessa ANCI, che ha infine ottenuto dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali la proroga del termine di approvazione del DUP 2016 al 31 dicembre 2015 (con la nota di aggiornamento del DUP che slitta al successivo 28 febbraio 2016).

Nei mesi scorsi si sono nutriti diversi dubbi in merito alla procedura di predisposizione e approvazione del DUP da parte dei diversi organi degli enti locali, che non è stata adeguatamente approfondita dal Principio contabile applicato della programmazione, prestandosi così ad interpretazioni affatto univoche. Queste incertezze procedurali sono state in seguito risolte dalla risposta alla FAQ n. 10, pubblicata da ARCONET sul proprio sito istituzionale.

Nella risposta ARCONET sostiene che il DUP va presentato dalla Giunta al Consiglio entro il prossimo 31 dicembre “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio, una volta ricevuto il DUP, lo esamina, lo discute nel merito e provvede alla sua delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

ARCONET è risoluta nel sostenere che, considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, diventa altresì necessario che l’Organo di revisione dell’ente presti il proprio parere sulla delibera di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, da rendere secondo le tempistiche e le modalità previste dal regolamento di contabilità dell’ente.

gli uffici preposti dell’ente devono pertanto predisporre nei tempi utili previsti dal regolamento di contabilità per l’esame della documentazione da parte del Revisore, la bozza della deliberazione di Giunta Comunale che approva il Documento Unico di Programmazione per il Comune per il periodo 2016-2018, comprensiva di tutti gli allegati (e quindi ovviamente anche della bozza di DUP elaborata). L’Organo di revisione procede alla verifica della coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con una precedente deliberazione dal Consiglio comunale anche in data antecedente l’esordio del nuovo sistema di pianificazione introdotto dall’armonizzazione (in quanto, per come è stato predisposto, di fatto il DUP va a sostituire la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo, documenti di programmazione previsti nel previgente sistema di bilancio).

L’ente nella predisposizione del DUP deve assicurare la rispondenza della struttura e dei contenuti del documento ai dettami del punto 8 del Principio contabile applicato della programmazione. A tal proposito si ricorda che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Si ricorda infine che l’esame posto in essere dai Revisori comprende tipicamente anche la verifica dell’adozione da parte dell’ente degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e della loro coerenza con le previsioni, con particolare riferimento:

a) al Programma triennale lavori pubblici, che va redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09 giugno 2005, precedentemente adottato dalla Giunta con apposita delibera

b) al piano del fabbisogno di personale, previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2016-2018, che deve essere oggetto di proposta di delibera che andrà discussa precedentemente alla seduta di Bilancio annuale e pluriennale in linea con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione.

c) al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2016-2017-2018, così come previsto dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Una volta ottenuto il parere dell’Organo di revisione, la delibera di Giunta di approvazione del DUP, viene infine presentata al Consiglio che conclude l’iter amministrativo del documento ultimando le suddette attività di delibera.

Ravenna, 16 dicembre 2015

Dott. Fabio Federici