Il Principio applicato della contabilità finanziaria armonizzata impone alle amministrazioni locali, in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, l’obbligo di effettuare annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

  • la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

  • l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

  • il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

  • la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Si tratta del cosiddetto riaccertamento ordinario, nuovo adempimento previsto dal D.Lgs n. 118/2011 destinato a costituire il presupposto del rendiconto.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

  1. i crediti di dubbia e difficile esazione;

  2. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

  3. i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

  4. i debiti insussistenti o prescritti;

  5. i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

  6. i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito diviene effettivamente esigibile.

Lo stesso principio contabile prevede che in sede di riaccertamento dei residui non possa essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi basata sull’erroneo presupposto di un quantum della spesa non prevedibile con certezza al momento dell’ assunzione dell’impegno iniziale. Si valuta infatti che ogni comportamento difforme comporterebbe di fatto il riconoscimento di debito fuori bilancio.

È, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all’accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell’ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l’ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell’ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della Giunta da assumere, previa l’acquisizione del relativo parere dell’Organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

È possibile altresì procedere al riaccertamento ordinario dei residui, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata sempre con delibera di Giunta, corredata del parere dell’Organo di revisione, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

L’esito del riaccertamento ordinario si sostanzia nella determinazione del fondo pluriennale vincolato spesa 2015 (nella componente corrente e in conto capitale) che costituisce entrata sul bilancio di previsione per l’anno 2016. La delibera di riaccertamento deve quindi prevedere anche l’immediata variazione del bilancio, anche in caso di esercizio provvisorio. A tal fine nella delibera di Giunta si deve perciò provvedere, contestualmente, alla predisposizione delle correlate variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell’esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono in seguito trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l’elenco definitivo dei residui iniziali.

Il principio contabile permette agli enti, al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, di effettuare con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, un riaccertamento parziale di tali residui. In tali casi, in vigenza di bilancio approvato per l’esercizio in corso diviene necessario per l’ente provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa. Il tesoriere non potrebbe infatti procedere autonomamente all’adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza. Nella successiva delibera della giunta di riaccertamento ordinario dei residui occorrerà infine prendere atto e recepire gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. In questi casi comunque l’allegato concernente le variazioni di bilancio per il tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario non comprende “la presa d’atto” delle variazioni di bilancio disposte con i riaccertamenti parziali.

Si sottolinea la rilevanza dell’adempimento in esame. Una volta approvata la delibera di riaccertamento ordinario i valori dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio vengono di fatto “blindati” e su di essi non è più consentito procedere ad ulteriori successive revisioni.

Ravenna, 21 marzo 2016

Dott. Fabio Federici