Ultimo giro di boa previsto a fine mese dalla normativa per le certificazioni integrative relative al Patto di stabilità 2015.

A riguardo si ricorda che le amministrazioni erano tenute ad inviare entro lo scorso 31 marzo 2016 la relativa certificazione attestante il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2015. L’invio della certificazione, avviene esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, Il portale, elaborando i valori inseriti dall’ente, genera un file della certificazione, che va debitamente sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 dal rappresentante legale, dal Responsabile del servizio finanziario nonché dai componenti dell’Organo di revisione dell’ente ed infine trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’apposita funzione di acquisizione presente nel sistema web.

Nella circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 (disponibile all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_10_febbraio_2016_5.html), che contiene indicazioni sulla determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica e sulle modalità concernenti il monitoraggio e la certificazione, nonché i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, si segnala che i dati indicati nella certificazione del Patto di stabilità interno relativa all’anno 2015 devono ad ogni modo essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione (ossia entro il prossimo 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, soltanto nei casi in cui si rilevi, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di Patto.

Al riguardo, la citata circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 evidenzia che con la dizione “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

  1. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
  2. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno;
  3. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del Patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorso il termine del 29 giugno 2016 sopra richiamato, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il Patto di stabilità interno 2015, non possono più inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Ravenna, 16 giugno 2016

Dott. Fabio Federici