IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL ”GRUPPO PUBBLICO LOCALE” IN PILLOLE

Che cos’è il Bilancio consolidato?
Il bilancio consolidato del “gruppo pubblico locale”, espone la situazione economica – patrimoniale
– finanziaria risultante dal complesso di transazioni poste in essere con soggetti terzi. Il “gruppo
pubblico locale”, è inteso come un’unica entità economica. Ciò implica due importanti conseguenze:
➢ Le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell’ente locale
capogruppo devono essere sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti
componenti del conto economico degli organismi partecipati;
➢ Gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità e che, quindi, non
hanno rilevanza, giacché, non hanno alcun significato quando gli organismi partecipati sono
considerati come un’unica “entità”, devono essere eliminati dal bilancio consolidato, con lo
scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni realizzate dagli organismi del gruppo e i terzi.

Chi redige il Bilancio consolidato?
Il bilancio consolidato è redatto dalla capogruppo, ossia, dall’ente locale titolare del “portafoglio” di
partecipazioni in seno ad organismi societari e non societari. Nel caso di organismi pluripartecipati
da enti locali, ciascun ente locale, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, allegato 4.4 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i., è considerato capogruppo.
La mancata approvazione del consolidato implica una sanzione, ovvero, il divieto di assunzioni a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione. Al riguardo, Corte dei conti, sezione regionale di
Controllo del Piemonte, deliberazione n. 28/2018.
Gli enti locali, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno esercitato la facoltà di rinviare
l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, possono derogare
all’obbligo di redazione del bilancio consolidato relativo al medesimo esercizio (come precisato dalla
Ragioneria Generale dello Stato).

Perché redigere il bilancio consolidato?
Oltre l’obbligo normativo, l’obiettivo principale del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale
è quello di rappresentare le scelte inerenti l’allocazione delle risorse pubbliche necessarie all’esercizio
delle funzioni istituzionali da parte dell’Ente locale capogruppo.
In sintesi, il bilancio consolidato, assolve ad una duplice funzione: presenta i risultati contabili della
gestione e costruisce un sistema di programmazione e gestione del gruppo unitario, dovrebbe, quindi,
costituire il cardine del sistema di controlli posto in essere dagli enti locali ai sensi dell’art. 147 quater
del TUEL.

Quando redigere il bilancio consolidato?
Ai sensi del D.M. 11 agosto 2017, a decorrere dall’esercizio 2017, tutti gli enti locali, sono tenuti
all’approvazione del bilancio consolidato con i propri organismi partecipati entro il 30 settembre
2018. Fatta eccezione, come già ricordato, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
che hanno esercitato la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale.

Come redigere il bilancio consolidato?
La redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale prevede le seguenti fasi:
➢ Definizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento;
➢ In base al perimetro di consolidamento, per ogni organismo (societario e non societario)
incluso nel perimetro di consolidamento sono definite le metodologie di consolidamento
(prevalentemente consolidamento integrale, proporzionale);
➢ Rettifiche di preconsolidamento, al fine omogeneizzare i principi contabili;
➢ Sommatoria dei bilanci singoli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento;
➢ Elisione dei conti patrimoniali ed economici intercompany;
➢ Eliminazione dall’attivo delle partecipazioni nelle società consolidate posseduta dall’Ente
locale Consolidante;
➢ Determinazione delle riserve di consolidato e del risultato consolidato;
➢ Redazione del bilancio consolidato.

Dove trovare i riferimenti normativi sul bilancio consolidato?
Il bilancio consolidato trova la propria fonte giuridica nell’art. 233-bis del D.lgs. n. 267/2000,
introdotto dalla riforma contabile. Quest’ultima disposizione è prevista dall’art. 74, comma 1 del
D.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. n. 126/2014.
Lo stesso prospetto trova, inoltre, come già ricordato, una disciplina ad hoc nel principio contabile n.
4.4 allegato al D.lgs. 118/2011. Tale principio, è stato di recente modificato dal decreto 11 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta 8 settembre 2017, n. 210, che ha modificato sia lo schema di bilancio
consolidato, sia la definizione delle fasi preliminari alla redazione del documento. Le novità introdotte
dovranno essere applicate gradualmente, a partire dal bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017.

 

Dove trovare assistenza?
Grazie alla significativa esperienza maturata nel campo dei servizi e della consulenza alla Pubblica
Amministrazione, avvalendosi di collaboratori che operano da diversi anni prevalentemente nella
realtà degli Enti locali, la Bisanzio Consulting S.r.L. ha definito una metodologia ad hoc per la
redazione del bilancio consolidato del “gruppo pubblico locale” e dei relativi allegati (relazione sulla
gestione e nota integrativa) tale da rispondere pienamente al dettato normativo e alle istanze dei
competenti organi di controllo.

Per ulteriori informazioni in merito al servizio preghiamo di contattare i nostri uffici all’indirizzo
E – mail: info@bisanzioconsulting.it o telefonicamente al numero: 0544 – 501254.