Nella definizione dei Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 della Legge di bilancio per il 2016, a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale. In tal senso si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Lombardia, con la deliberazione n. 236 del 6 ottobre 2021.

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/236/2021/PAR