Il legislatore corregge il tiro sulla normativa del pareggio di bilancio prevista a carico delle amministrazioni locali. Nel DDL approvato dal Senato a maggioranza assoluta lo scorso 13 luglio 2016 viene profondamente rivisto il testo della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, che dava attuazione alla Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, che a sua volta introduceva nel nuovo articolo 81 della Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

Si ricorda che invero l’originario testo della Legge n. 243/2012 aveva suscitato da subito le forti critiche delle amministrazioni, che reputavano troppo restrittivi i rigidi vincoli di bilancio posti in capo alle sole amministrazioni locali, sia in termini di saldi di bilancio che in temini di limiti alle capacità di indebitamento degli stessi.

C’è da dire che la Ragioneria Generale dello Stato e legislatore resisi conto (forse con colpevole ritardo) della situazione di paralisi che avrebbe causato l’entrata in vigore di limiti di bilancio tanto severi, hanno cercato di risolvere la questione adottando una (invero discutibile) linea di interpretazione che di fatto rinviava l’applicazione delle nuove norme della Legge n. 243/2012 all’esercizio 2017. Con la Legge di stabilità 2016 si sono inoltre riscritte le norme dei vincoli posti in capo agli enti locali, con l’uscita di scena del Patto di stabilità e l’esordio del meno restrittivo saldo di bilancio, che le amministrazioni erano tenute a raggiungere per il 2016 in termini di equilibrio fra le entrate e le spese finali.

Nel frattempo si è avviato l’iter parlamentare del disegno di legge chiamato a riscrivere le disposizioni della Legge n. 243/2012 che più avrebbero pregiudicato l’operatività degli enti.

Il DDL introduce così un nuovo saldo di bilancio, da raggiungere sia in fase di previsione che di rendiconto, in termini di equilibrio di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Nel DDL si specifica che l’equilibrio fra entrate e spese finali si consegue quando le entrate dei Titoli I, II, III, IV e V dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (ossia la somma fra le entrate correnti, i proventi in conto capitale e le entrate per riduzione delle attività finanziarie) è superiore alle spese dei Titoli I, II e III del medesimo schema di bilancio  (ossia alla somma fra le spese correnti, le spese in conto capitale e le spese per incremento delle attività finanziarie). Viene meno quindi qualsiasi vincolo di cassa ai fini del rispetto del pareggio di bilancio.

Novità che incontrerà il sicuro favore degli enti locali è rappresentata dalla possibilità di considerare nel saldo di bilancio anche per gli anni 2017-2019 l’importo del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. Tale possibilità, già concessa dal legislatore per l’anno 2016, dovrebbe essere riconosciuta in occasione della prossima legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale. In considerazione di un accordo politico già raggiunto fra Governo e Comuni, si prevede perciò di replicare il “bonus FPV” ottenuto per il 2016, che in pratica si traduce in un maggior spazio per investimenti da 660 milioni all’ anno per un totale di circa 2 miliardi di euro. Dal 2020 in poi tutto il fondo pluriennale in entrata, finanziato dalle entrate finali sarà considerato nei calcoli del saldo di bilancio.

Novità anche sulla questione dei rigidissimi vincoli alle capacità di indebitamento finora previsti a carico degli enti locali dalla versione originaria della Legge n. 243/2012. Viene innanzitutto cancellata l’iniqua disposizione che vietava agli enti territoriali di ricorrere all’indebitamento in misura superiore all’importo della spesa per rimborso prestiti risultante dal proprio bilancio di previsione.

Si mantiene il principio in base al quale il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Confermato anche il passaggio della Legge in cui si vincola il ricorso ad operazioni di indebitamento all’adozione contestuale di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali occorre evidenziare l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

L’allentamento ai vincoli di indebitamento delle amministrazioni è ulteriormente esteso dall’aggiunta alla cabina regionale di compensazione, già prevista dalla norma originaria, di un’ulteriore possibilità di compensazione mediante patti di solidarietà nazionale. La cabina regionale di compensazione mantiene in buona parte i connotati della versione attualmente in vigore della norma, con le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di gestione degli anni precedenti che possono essere effettuate dagli enti sulla base di intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio del saldo di pareggio di bilancio del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione.

La novità è invece rappresentata dalla cabina di regia nazionale, che permetterà di realizzare anche quelle operazioni di indebitamento e quelle operazioni di investimento attraverso l’utilizzo dell’avanzo, che non fossero state concesse dalle intese regionali; ciò sulla base di patti di solidarietà da raggiungere a livello nazionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio del saldo di pareggio di pareggio di bilancio del complesso degli enti territoriali.

C’è da dire che, se, questa impostazione sarà confermata (come tutto lascia supporre) alla Camera, gli investimenti locali troveranno finalmente un quadro stabile ed prudentemente espansivo, che lascerà alla responsabilità delle singole amministrazioni l’onere di sfruttarlo per realizzazioni effettive.

Si prevede il certo impatto delle nuove norme del pareggio di bilancio sugli obiettivi di bilancio degli enti, che per le annualità 2017 e seguenti, pur incassando la sostanziale conferma dell’impostazione di base dei saldi del pareggio di bilancio, incentrati sull’equilibrio fra entrate finali e spese finali adottato nel 2016 in base alle disposizioni della Legge di stabilità, potranno altresì contare ancora sui saldi del fondo pluriennale vincolato (a differenza di quanto previsto dall’ultima Legge di stabilità, che limitava questa possibilità al solo esercizio 2016). Le nuove norme di bilancio incideranno pertanto anche sui saldi di bilancio degli anni 2017 e seguenti, che già nel corso di questi mesi sono oggetto dell’elaborazione di fondamentali documenti del processo di programmazione dell’ente (si pensi ad esempio ai DUP, in predicato di essere presentati ai Consigli degli enti per le opportune deliberazioni entro il prossimo 31 luglio 2016).

Ravenna, 15 luglio 2016

Dott. Fabio Federici