È stato emanato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016 (in corso di pubblicazione nella G.U.) concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l’anno 2016, che definisce i tempi, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti, da parte degli enti locali, relativi a quanto disposto dal comma20, comma 441, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, dell’articolo 1, della legge n. 208 del 2015.

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili  per le esigenze della finanza pubblica, i predetti enti trasmettono il modello MONIT/16, allegato al decreto, riferito al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l’apposita applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento al periodo al 30 giugno 2016, il prospetto deve essere trasmesso entro il 31 luglio 2016.

Il nuovo modello MONIT/16 risulta articolato in due sezioni:

La Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con riferimento alle previsioni di competenza 2016 (colonna a della Sezione 1), ai dati gestionali relativi agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spesa,  nonché agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (colonna b della Sezione 1), rilevati a tutto il periodo di riferimento (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2016).

La Sezione 2, da compilare ai soli fini conoscitivi, riguarda informazioni utili per la finanza pubblica concernenti alcune voci del bilancio di previsione 2016 – 2018, nonché la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

La Sezione 1 è articolata in due colonne:

– con la colonna (a) d sono acquisite le informazioni relative alle previsioni di competenza finanziaria per le voci determinanti il  saldo desunte dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016 (Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 – Bilancio di previsione denominato “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”), nonché i dati previsionali assestati e definitivi per l’anno 2016 desunti dall’aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell’esercizio (cfr. paragrafo C.2 – Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2016).

Le voci riguardanti le previsioni di competenza di cui alla colonna (a) devono essere compilate facendo riferimento:

  • I° monitoraggio al 30 giugno 2016: previsioni iniziali di competenza finanziaria;
  • II° monitoraggio al 30 settembre 2016: previsioni assestate alla data del 30 settembre 2016;
  • III° monitoraggio al 31 dicembre 2016: previsioni definitive.

– con la colonna (b) sono acquisite le informazioni finanziarie relative ai dati gestionali (accertamenti, impegni e stanziamenti concernenti il fondo pluriennale vincolato) che rilevano ai fini della verifica del rispetto del saldo finale di competenza, cumulate a tutto il periodo di riferimento (ovvero al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre 2016). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all’ultimo monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Le voci riguardanti gli stanziamenti di cui alla colonna (b) della Sezione 1, ovvero quelle riferite alle voci:

– “A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti”;

– “B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito”;

– “I2)Fondo pluriennale vincolato di parte corrente”;

– “L2) Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto della quota finanziata da debito”

sono rese disponibili automaticamente dal sistema web, tenendo conto delle informazioni inserite nella colonna (a). AL riguardo occorre procedere preliminarmente alla compilazione della colonna (a) e, solo successivamente, alla compilazione della colonna (b).

Al fine di agevolare l’attività di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, è stato predisposto l’allegato VAR/PATTI/16 contenente, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, gli importi delle variazioni all’obiettivo di saldo per l’anno 2016 connesse agli effetti derivanti dalla partecipazione dell’ente ai patti di solidarietà negli anni 2014, 2015 e 2016.

La Sezione 2 del modello MONIT/16 prevede l’acquisizione di ulteriori elementi informativi utili per la finanza pubblica, concernenti alcune voci del  bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonché la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Le informazioni dovranno essere aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2016), tenendo conto delle  variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso della gestione.

La procedura consente alle province e alle città metropolitane che nell’anno 2016 predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, ai sensi del comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 2018/2011,  di non valorizzare i dati relativi alle previsioni 2017/2018.

Con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2016, il decreto precisa che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione 2016. Trascorso tale termine l’ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo (articolo 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015) e cioè:

  • in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo di saldo, si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
  • le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto dell’obiettivo di saldo;
  • le nuove risultanze contabili, pur attestando, come le precedenti, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.