AREA: Contabilità economico-patrimoniale

DOMANDA:

Una cliente ha codificato i cimiteri come Opere destinate al culto (“1.2.2.2.9.8.1”).  Non essendovi una codifica specifica relativa ai cimiteri (per quanto riguarda le voci dell’attivo), si chiede se tale codifica ex D.lgs. 118 assegnata, sia corretta. Si chiede se per tali beni sia obbligatorio e necessario inserire la codifica D.lgs. 118 Infrastrutture demaniali (“1.2.2.1.1.1.1.) o Altri beni immobili demaniali (“1.2.2.1.2.1.1.”) ritenendo pertanto non corretta la codifica D.lgs. 118 delle opere destinate al culto. Nel caso in cui la codifica D.lgs. 118 inserita sia errata,  è necessario procedere alla modifica della stessa e alla riapprovazione del conto?

RISPOSTA:

I cespiti relativi ai cimiteri vanno inseriti nel conto patrimoniale con codifica 1.2.2.1.2.1.1 “Altri beni immobili demaniali”. Non appare corretta la classificazione nel conto con codifica delle Opere destinate al culto (“1.2.2.2.9.8.1”). Effettivamente la procedura più corretta per sanare la situazione sarebbe di variare la codifica errata e riapprovare lo Stato patrimoniale. Ad ogni modo, visto che il Principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la agli enti due anni di tempo a partire dall’anno di avvio della contabilità economico-patrimoniale per la revisione delle poste patrimonio, se il rendiconto e Stato patrimoniale/Conto economico 2017 sono già stati approvati e magari inviati tramite il portale BDAP, è possibile anche provvedere ad una riclassificazione della voce nel corso dell’anno 2018, senza andare a modificare i saldi dell’esercizio 2017.