AREA: Contabilità economico-patrimoniale

DOMANDA:

Svalutazione beni immobili danneggiati dal terremoto. Questo Comune ha subito notevoli danni in seguito agli eventi sismici dell’agosto 2016 e seguenti. Molti beni immobili di proprietà comunale sono divenuti inagibili. Vorremmo sapere se per l’aggiornamento dell’inventario ai fini della redazione del conto del patrimonio questi beni immobili inagibili devono essere svalutati e se sì in che misura?

RISPOSTA:

L’inagibilità di un bene immobile dovuta ad eventi sismici rappresenta una delle motivazioni tali da determinare una perdita durevole di valore del bene che, in ossequio al punti 6.1.2 e 4.19 del Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, all’articolo 2426 del Codice civile, nonché ai documenti OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, comporta la necessità di effettuare una scrittura di rettifica a svalutazione del valore del bene, nell’ambito delle scritture di assestamento. L’entità della svalutazione dovrebbe essere tale da adeguare il valore iscritto del bene al suo valore recuperabile. Per ulteriori indicazioni sui criteri da utilizzare per stimare il valore recuperabile del bene o l’entità della perdita durevole di valore si fa riferimento ai già citati documenti OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.